Decreto presidi e percorso diagnostico terapeutico regione Calabria

Linee guida in materia di prescrizione e dispensazione a carico del Serivizio Sanitaio Regionale (SSR) di dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione di soggetti affetti da diabete.

 

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Il testo della Legge 104

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La legge 115/87 sul Diabete

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DOC_Legge115

INPS: NUOVE LINEE GUIDA per i Minori con Diabete: Stop alle inutili visite di revisione! L’INPS pone fine anche alla disomogeneità di giudizio tra le commissioni medico legali

Un documento ufficiale dell’Inps chiede a tutte le Commissioni mediche territoriali di prevedere per i minori con diabete il riconoscimento automatico di tutte le prestazioni previste dalla legge (lo status di minore invalido e la condizione di handicap con connotazione di gravità). E lo fa con una argomentazione informata e di alto tenore civile e umano.

Basta con le incertezze delle famiglie, le incivili iniquità fra le decisioni prese davanti a casi smili da Commissioni diverse. Basta con la umiliante richiesta, quasi fosse un favore da sollecitare, del soddisfacimento di diritti del minore e della sua famiglia!. 

La Commissione Medica Superiore dell’INPS ha inviato a tutti i Coordinatori Medico-Legali Regionali ed ai Responsabili delle UOC/UOS territoriali un documento redatto dal suo Presidente Prof. Massimo Piccioni, docente di Medicina Legale all’Università Cattolica di Roma e intitolato La valutazione a fini di invalidità civile e handicap del minore affetto da diabete mellito tipo 1: Linee guida.

Le prime 11 pagine del documento sono interessanti per la loro capacità di selezionare fra i molti materiali esistenti quelli più autorevoli e  rilevanti: (gli Standard di cura AMD-SID e quelli dell’Ada, la legge 187, i lavori della Commissione Diabete del Ministero della Salute, il Manuale operativo per l’applicazione del ‘Piano sulla Malattia Diabetica’ in età pediatrica della SIEDP) e per i ripetuti riferimenti alla Scuola. Sono però di fatto una lunga introduzione. Il messaggio autorevole lanciato dall’Inps alle Commissioni mediche è concentrato a pagina 12. In pratica, vista la complessità dei compiti richiesti al minore per la gestione del diabete, la Commissione Medica Superiore dell’Inps scrive:

Su tali presupposti, considerando prioritaria la tutela della salute e della sicurezza del minore  e allo stesso tempo eccedente dalle possibilità della commissione valutatrice una compiuta valutazione sul suo grado di maturità, la Commissione Medica Superiore  ritiene che per i minori  affetti da diabete mellito tipo 1, si debba:

  1.  riconoscere in ogni caso la sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell’età,  ai fini dello status di “minore invalido” e del conseguente diritto all’indennità di frequenza;
  2.  riconoscere in ogni caso la sussistenza della condizione di handicap con connotazione di gravità,  con previsione di revisione al raggiungimento dell’età adulta”.

Insomma d’ora in poi le Commissioni Mediche sono fortemente consigliate (se non de facto obbligate) a riconoscere ai minori con diabete tutte le prestazioni previste sia in termini economici sia di diritti in capo al genitore!

Bingo! Si dirà e fa piacere notare come il documento ritenga questa prestazione non un ‘favore’ fatto ai portatori della più diffusa fra le serie malattie croniche dell’infanzia. 

“Tale orientamento”, scrive l’estensore della Linea guida, “garantisce al minore portatore di una malattia cronica, come è il diabete mellito, l’assistenza scolastica necessaria  a permettergli la massima espressione delle sue qualità e capacità  nell’ottica futura di un pieno inserimento nella società e nel mondo del lavoro”.

Davvero bella, verrebbe da dire commovente se l’avverbio non fosse fuori luogo nella recensione di un documento ufficiale, l’ultima frase:

“Infatti, come sottolineato , già nel 1992,  in un documento congiunto dalla IDF (International Diabetes Federation) e dall’ISPA ( International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes), “..un bambino non può lottare per i suoi diritti. Pertanto è compito della società fornire aiuto al bambino e alla famiglia. Quest’aiuto dovrebbe includere risorse mediche, sociali e pubbliche.” 

Per scaricare il testo del documento:http://www.diabeteitalia.it/download.aspx?sfn=8a7556f1-656c-47fa-aa7a-412110599439

 

Legge Patente

    Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 30 novembre 2010

Decreto Ministeriale
30 novembre 2010
(G.U. n. 301 del 27 dicembre 2010)

Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009,
recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuovo codice della strada»;
Visto il titolo IV del citato codice della strada recante: «Guida dei veicoli e conduzione degli animali»;
Visto l’art. 229 del medesimo codice che rinvia a decreti dei Ministri della Repubblica il recepimento, secondo le competenze loro attribuite, di direttive comunitarie afferenti alle materie disciplinate dallo stesso codice; Vista la direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 237 del 24 agosto 1991;
Vista la direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 223 del 26 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 2004, n. 88 in particolare l’allegato terzo recante «Norme minime concernenti l’idoneità’ fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore»;
Ritenuto necessario modificare l’allegato III del citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, in conformità con le disposizioni introdotte dalla direttiva 2009/112/CE;
Vista la nota prot. I.4.CD.2.2 dell’8 ottobre 2010 con cui il Ministero della salute ha trasmesso il documento elaborato dal gruppo tecnico di lavoro costituito presso detto Ministero con decreto dirigenziale 9 ottobre 2009 al fine di individuare criteri di valutazione dell’idoneità’ psicofisica alla guida di veicoli a motore di soggetti affetti da patologie della vista, diabete o epilessia, sulla base delle nuove norme comunitarie;

Adotta il seguente decreto:

Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante
modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida.

Art. 1

1) E’ recepita la direttiva 2009/112/CE. Il rilascio e la conferma di validità della patente di guida a soggetti con patologie a carico dell’apparato visivo, diabetici o epilettici e’ subordinato all’accertamento dei requisiti previsti dagli allegati I, II e III, facenti parte integrante del presente decreto.

2) I punti 6, 10 e 12 dell’allegato III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30
settembre 2003, n. 40T, sono abrogati.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 novembre 2010

Il Ministro: Matteoli

 

Allegato I al DM 30/11/2010

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A 1 e B1

b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 + E, D1 e D1 + E

VISTA

1) Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l’obbligo di revisione ai sensi dell’art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all’abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c’e’ motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione Medica Locale.
Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in “casi eccezionali”, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida .
In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida .La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.


Gruppo 1

2) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un’acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l’acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell’occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.
Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l’alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare , un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un’ idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.
Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida puo’ essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna ,avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

3) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un’acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata.
Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l’adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l’alto e 30 gradi verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all’illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.
Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

4) A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non e’ consentito guidare per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico specialista oculista;
trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.


Gruppo 2

5) Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un’acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l’occhio piu’ valido e di almeno 0,4 per l’occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l’acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 25 gradi verso l’alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all’asse centrale.

6) La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell’occhio con risultato migliore o diplopia.
A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l’idoneità’ alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non e’ consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista puo’ consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

 

Allegato II al DM 30/11/2010

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B 1

b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 +E


DIABETE MELLITO

Nelle disposizioni per “ipoglicemia grave” si intende la condizione in cui e’ necessaria l’assistenza di un’altra persona, mentre per “ipoglicemia ricorrente” si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione e’ riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l’insulina o farmaci orali “insulino- stimolanti” come sulfaniluree e glinidi.

Gruppo 1
1) L’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito e’ effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell’articolo 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operanti presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

2) In caso di presenza di comorbilità’ o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità e’ demandato alla Commissione medica locale.
In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo I fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all’età’.

3) La patente di guida non deve essere ne’ rilasciata ne’ rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

4) Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell’alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’età’.

Gruppo 2

5) In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come
sulfaniluree e glinidi,) l’accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito e’ effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate , che possa attestare le seguenti condizioni:
a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;
b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all’ipoglicemia;
c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;
d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all’ipoglicemia;
e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.
In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all’eta’.

6) Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell’alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, puo’ essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all’eta’.

7) In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile, per l’adozione del provvedimento di cui
all’articolo 128 del codice della strada.

8) In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali “insulino-stimolanti”come sulfaniluree o glinidi); ricorre l’obbligo di segnalazione all’Ufficio Motorizzazione civile per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 128 del Codice della strada.

9) Per i titolari di abilitazione professionale di tipo KA e KB si applicano le norme previste per la patente di guida di veicoli di Gruppo 2.

 

Allegato III al DM 30/11/2010

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

a) Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie A, B, B + E e delle sottocategorie A1 e B1

b) Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, C + E, D, D + E e delle sottocategorie C1, C1 +E, D1 e D1 + E


EPILESSIA

1) Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale.
Per “epilessia” si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l’una dall’altra.
Per “crisi epilettica provocata” si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.
Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida.
E’ richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni, che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.
E’ estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni.
Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.
I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non e’ previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.
Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni.

Gruppo 1

2) La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.
I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi e’ obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all’Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale.
assistenziale o assicurativo abbiano accertato l’esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc ).

3) Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l’idoneità’ deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

4) Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

5) Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

6) Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un armo senza ulteriori crisi.

7) Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia ( un anno ). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, e’ richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia”).

8) Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali e’ dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l’epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, e’ richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (cfr. “Epilessia”).

9) Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico:
al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall’inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico e’ stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

10) Dopo un intervento chirurgico per curare l’epilessia: il conducente o il candidato puo’ essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

Gruppo 2

11) Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi, Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all’elettroencefalogramma (EEG).

12) Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi , subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l’episodio acuto e’ opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.
Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l’idoneità’ deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

13) Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata.

14) Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se del caso, l’idoneità’ deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle nonne vigenti, con riferimento, ad esempio, all’uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

15) Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l’assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all’elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell’età’ pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni.
Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

 

 

I diritti a scuola

La scuola ha un ruolo molto importante nello sviluppo del processo di autonomia dell’alunno: sia in generale sia nei confronti del diabete. In gioco c’è l’intero sviluppo dell’alunno e il suo processo di adattamento al diabete. La scuola rappresenta l’intero mondo degli adulti e dei coetanei, è il mondo ‘esterno’ con il quale il bambino (o il ragazzo) dovrà confrontarsi. Questo è vero per tutti e quindi anche per il bambino e ragazzo con diabete.

Non discriminazione
La prima esigenza è la non discriminazione. La scuola deve accogliere l’alunno con diabete con attenzione ma senza far percepire un atteggiamento di particolare protezione e senza assegnargli privilegi particolari.

Sicurezza
La seconda esigenza è la sicurezza. La scuola deve garantire all’alunno con diabete di poter vivere in un ambiente scolastico sicuro, evitando di subire i problemi fisici e psicologici, che potrebbero derivare da una gestione non adeguata della malattia. Trattandosi di scuola dell’obbligo, la scuola deve assicurare all’alunno con diabete, come del resto a tutti gli altri, la possibilità di partecipare in sicurezza a tutte le attività scolastiche.

Conoscenza
Far valere questi diritti non è facile. La famiglia ha diritto a chiedere alla scuola di agire affinché gli insegnanti più a contatto con il figlio abbiano le conoscenze necessarie. Se c’è informazione, se c’è scambio di conoscenze fra docenti, genitori e Medici, la tensione e l’ansia si riducono e si trova il modo di risolvere e ridimensionare gli eventuali problemi che possono insorgere, dando fiducia e sicurezza al bambino.

Le Raccomandazioni
Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione hanno emanato delle Raccomandazioni per la somministrazione dei farmaci a scuola (pubblicate il 25 novembre 2005), che contengono le Linee guida per l’assistenza agli studenti che hanno bisogno di assumere farmaci in orario scolastico. In questo documento si stabilisce che la somministrazione di farmaci deve essere richiesta dalla famiglia con un certificato medico che prescrive specificatamente i farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), e deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dalle ASL.

Il testo ministeriale e le normative adottate in alcune Regioni non possono però assicurare che nella scuola ci sia una persona disposta ad esempio a effettuare i controlli della glicemia o le iniezioni di insulina. Esiste quindi il rischio che un genitore, utilizzando permessi non retribuiti o addirittura riducendo l’orario di lavoro (o licenziandosi), debba recarsi a scuola per coprire questa ‘falla’ nella rete assistenziale. Le Associazioni fra persone con diabete si sono spesso battute affinché questo non succeda.

Da Diabete Italia

I diritti sul lavoro

Una discriminazione assoluta nei confronti delle persone con diabete (se insulinotrattate) è prevista in pochissimi casi (es: piloti di aerei). Il Medico aziendale può però ritenere che una persona con diabete in certe condizioni non possa svolgere una mansione senza rischio per la sua salute. In questi casi l’Azienda – se non può mettere a disposizione una mansione diversa – è autorizzata a… licenziarla. Il diritto alla salute, inviolabile, rischia di trasformarsi in un boomerang. Questo profilo può rappresentare una oggettiva discriminazione. Lo stesso vale per l’esonero dal lavoro notturno automatico per i disabili e non troppo difficile per gli insulinodipendenti. Anche in questo caso si rischia il licenziamento qualora l’azienda non abbia una mansione diurna equivalente a disposizione.

Conciliare lavoro e cura del diabete
Negli anni è divenuto sempre più difficile conciliare le esigenze del lavoro con quelle della salute, ad esempio ottenere il rispetto degli orari o chiedere il part time. Chi trova difficile adeguare la terapia ai ritmi e agli orari imprevedibili del lavoro non ha la giurisprudenza dalla sua parte.

Permessi retribuiti
Nella maggior parte dei casi la persona con diabete, se non ha una dichiarazione di handicap o disabilità, non può godere di permessi retribuiti per effettuare i controlli e le visite previste dal suo percorso diagnostico terapeutico. L’esigenza di curare meglio se stessi o gli altri non rappresenta un diritto assoluto da far valere in azienda. Nel settore pubblico è invece possibile avere 45 giorni di congedo retribuito per motivi di salute.

Permessi per malattia
In questo campo i diritti si sono ristretti. Rivoluzionata nel 2008, l’indennità di malattia non aiuta chi, come la persona con diabete, tende a fare poche e brevi assenze. E non è chiaro lo status del lavoratore che utilizzi permessi di malattia per effettuare accertamenti o visite di routine.

Invalidità
Sono invece pienamente riconosciuti i diritti delle persone con diabete che hanno ottenuto status di handicap. Due ore di riposo al giorno retribuite e tre giorni di permesso ogni mese pienamente retribuiti fruibili in maniera continuativa o frazionabili.

Nel settore privato basta il 51% di invalidità per avere diritto a un congedo, non retribuito ma con contributi pagati, fino a 30 giorni per cure mediche.

Da Diabete Italia

Circolare Erogazione gratuita presidi per diabetici Calabresi

Regione Calabria

Dipartimento Sanità Direzione offerta servizi e prestazioni

territoriali sanitarie e sociosanitarie

Servizio Farmacie, farmaci, farmacovigilanza e politiche del fan‑naco

 Catanzaro, 18 Maggio 2005

Prot.n.8890

Referente Dr.ssa C. Arena teL 09611856542 efax 09611856545

 Direttori Generali

Aziende Sanitarie/Ospedaliere

LORO SEDI

 Direttori

Unità Operative di Farmacia

LORO SEDI

 Ordini Provinciali dei Medici

LORO SEDI

 Ordini Provinciali dei Farmacisti

LORO SEDI

FIMMG REGIONALE

SEDE

CUMI REGIONALE

SEDE

 FEDERFARMA CALABRIA

SEDE

 Oggetto: Erogazíone gratuita presidi per diabetici.

 Con circolare n. 3530 del 31/01/1996, ai sensi dell’art.3 della Legge n. 115 del 16.03.1987, l’Assessorato alla Sanità individuava i presidi diagnostici e terapeutici previsti dal D.M.S. 8.02.1982 da fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, su prescrizione delle strutture pubbliche e private accreditate di diabetologia.

Ritenendo necessario rivedere quanto già disposto alla luce delle nuove evidenze scientìfiche, si riportano di seguito le modalità prescrittive e l’elenco dei presidi erogabili gratuitamente agli assistiti, così come concordati dal Settore scrivente col gruppo di lavoro di diabetologia, all’uopo costituito con decreto dirigenziale n. 1843 del 21 febbraio 2005.

Modalità prescrittive:

L’accertamento diagnostico della forma morbosa “diabete”, che dà diritto all’erogazione diretta dei presidi, deve essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate di diabetologia. La prescrizione degli specialisti diabetologici deve essere rinnovata ogni 12 mesi.

Sulla scorta di tali Piani Terapeutici, i competenti uffici distrettuali delle A.S.L. rilasciano agli assistiti la prescrizione dei presidi in regime di assistenza diretta.

Il Medico funzionario del Distretto ha il compito di verificare che il Piano del Centro Diabetologico sia conforme a quanto disposto dalla Regione Calabria in materia e ha l’obbligo di prescrivere per un fabbisogno non superiore ai 90 giorni (tre mesi). Il sanitario medesimo utilizza per la prescrizione il proprio Ricettario Unico Standardizzato del S.S.N. , attenendosi alle modalità previste nel disciplinare dell’art. 50 della legge 326/03. Il codice della patologia (013) deve essere riportato nelle tre caselle bianche destinate alle esenzioni, i prodotti ed i relativi quantitativi devono essere riportati sulle righe destinate alla descrizione dei prodotti.

Il suddetto Medico è quindi direttamente responsabile del piano terapeutico e della corretta compilazione della ricetta, ma non è responsabile della spesa.

Hanno diritto all’erogazione dei presidi per l’autocontrollo domiciliare della glicemia i soggetti affetti da:

  1. a) Diabete tipo 1
  2. b) Diabete tipo 2
  3. c) Diabete gestazionale
  4. d) Diabete secondario a epatite, terapia cortisonica, chemioterapia, ecc.

Sono erogabili gratuitamente i seguenti presidi:

  • Strisce reattive per glicemia
  • Strisce reattive per glicosuria
  • Strisce reattive per chetonemia e chetonuria, per pazienti affetti da diabete di tipo 1, nelle donne gravide già diabetiche e nelle donne con diabete gestazionale ‑
  • Lancette pungidito
  • Siringhe monouso per insulina
  • Aghi per penna
  • Penna per insulina

 e precisamente:

  • Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento dietetico, fino ad un quantitativo massimo di 50 strisce reattive per la determinazione del glucosio ogni 3 mesi;
  • Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento con ipoglicemizzanti orali, fino ad un quantitativo massimo di 25 strisce reattive al mese, per la determinazione dei glucosio nel sangue;
  • Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento con insulina ( da 1 a 2 iniezioni al dì), fino ad un quantitativo massimo di 50 strisce reattive al mese, per la determinazione del glucosio nel sangue ;
  • Per i pazienti affetti da diabete di tipo 2, in trattamento con insulina, con più di 2 iniezioni/die, fino ad un quantitativo massimo di 75 strisce reattive al mese, per la determinazione del glucosio nel sangue;
  • Per i pazienti affetti da diabete di tipo 1, pazienti gravide già diabetiche e pazienti affette da diabete gestazionale il numero è a discrezione del diabetologo prescrittore.
  • I quantitativi sopra riportati non sono da considerarsi livelli di prescrizione automatica in quanto il fabbisogno reale deve essere sempre correlato alle necessità.
  • Qualora si renda necessario il superamento del tetto massimo previsto, il Piano di auto
  • monitoraggio glicemico dovrà riportare. specifica motivazione.

 Per i soggetti in età pediatrica, per le donne gravide già diabetiche e per le donne con diabete gestazionale, è possibile la prescrizione di un numero massimo di 8 strisce al mese per la determinazione della chetonemia ed un massimo di 25 strisce per la determinazione della chetonuria.

Relativamente ai quantitativi massimi prescrivibili, si precisa quanto segue:

  • Le lancette pungidito devono essere prescritte in numero pari alle strisce per la determinazione del glucosio nel sangue.
  • Per la determinazione della glicosuria si definiscono congrue un numero di 50 strisce ogni tre mesi;
  • Il quantitativo trimestrale concedibile di siringhe per insulina a spazio morto è fino ad un massimo di 400 pezzi;.
  • Il numero concedibile di iniettori automatici di insulina o penne è determinato in un
  • massimo di tre all’anno;
  • Il quantitativo trimestrale concedibile di aghi per iniettori automatici d’insulina è di 400
  • aghi monouso.

Eventuali quantitativi superiori vanno opportunamente motivati dagli specialisti diabetologi.

I medici prescrittori dei Centri diabetologici, nel predisporre i protocolli annuali, dovranno tener conto delle confezioni disponibili in commercio, al fine di evitare disagi all’atto della spedizione della ricetta.

 Microinfusori per diabetici

I microinfusori potranno essere concessi soltanto a pazienti selezionati, adeguatamente istruiti, su prescrizione specialistica del Medico diabetologo che opera nei servizi diabetologici rispondenti alle caratteristiche di seguito elencate.

In tali casi occorre che sussistano per i pazienti le seguenti condizioni:

‑ Impossibilità a raggiungere un buon controllo metabolico nel diabete di tipo 1 nonostante la terapia intensiva ottimizzata

‑ Gravidanza ‑ Estrema insulino sensibilità ‑ Grave insulino resistenza nelle prime ore del mattino (down phenomenon)

‑ Necessità di garantire una migliore qualità di vita: per esempio nei pazienti giovani o in quelli che necessitano di maggior flessibilità negli orari di assunzione dei pasti

‑ Complicanze precoci rapidamente evolutive in pazienti in cui non si è raggiunto un sufficiente controllo metabolico nonostante la terapia intensiva ottimizzata

‑ Frequenza elevata di ospedalizzazioni o di visite ambulatoriali urgenti per episodi di scompenso ~. acuto.

‑ Condizioni particolari per cui necessita uno stretto controllo metabolico per periodi determinati.

La valutazione deve essere oggetto di una dettagliata relazione in cui venga documentato il beneficio clinico ottenuto, con il miglioramento del controllo metabolico, monitorando il paziente per almeno due mesi .

Deve essere anche verificata e dichiarata la completa idoneità del paziente all’ impiego del nuovo mezzo di trattamento e il suo impegno per un eventuale uso prolungato a tempo indeterminato. A tal fine il paziente dovrà sottoscrivere consenso informato chiedendo di essere sottoposto a terapia insulinìca con microinfasore, consapevole degli obblighi e dei rischi che tale procedura comporta.

Copia di tutta la documentazione dovrà essere trasmessa alla ASL di competenza unitamente alla richiesta del microinfusore e del relativo materiale di consumo.

Le strutture pubbliche e private accreditate di diabetologia per prescrivere il microinfusore hanno l’obbligo di garantire gratuitamente all’intemo della struttura e documentare alle Aziende Sanitarie:

  • percorsi dedicati all’istruzione, addestramento, monitoraggio degli utenti;
  • presenza di personale medico‑infermieristico del team diabetologico formato all’impiego di tale terapia;
  • servizio di disponibilità (anche telefonica) con applicazione degli. istituti previsti dalla contrattazione nazionale e/o aziendale.

La scelta del tipo di microinfusore deve ess ere compiuta dal Medico specialista, sulla base delle indicazioni cliniche, delle necessità del paziente, dell’ abilità del paziente.

Per il periodo di valutazione di due mesi le strutture citate, potranno utilizzare apparecchi propri e fornire al paziente anche tutto il materiale necessario all’utilizzo.

Per situazioni problematiche correlate al funzionamento del microinfusore , dovranno essere fornite al paziente tutte le indicazioni per il ritorno alla terapia tradizionale.

L’impiego del microinfusore per situazioni particolari ( interventi chirurgici, gravidanza, terapia a termine) dovrà avvenire con apparecchi in dotazione secondo le modalità illustrate in precedenza. Le AA.SS.LL. provvederanno all’acquisto dei microinfusori attenendosi alle indicazioni riportate sulla prescrizione.

Si raccomanda, visto il rapidissimo evolversi di tutte le tecnologie, di non effettuare grossi acquisti di attrezzature che diventai‑io obsolete e non più attendibili dopo pochi mesi dall’acquisto.

Lo stesso materiale d’uso deve essere acquistato dalla A.S.L. di appartenenza del paziente nella quantità necessaria all’utilizzo per un anno o secondo la richiesta dello specialista della struttura che effettua la prescrizione.

Le AA.SS.LL. provvederanno ad erogare i succitati presidi entro e non oltre 60 gg. dalla ricezione della richiesta da parte dell’assistito e, annualmente, trasmetteranno al Settore competente della Regione Calabria i dati relativi all’acquisto dei microinfusori e al loro utilizzo per l’inserimento in apposito Registro.

Per ogni singolo paziente trattato con microinfusore il servizio di diabetologia delle strutture pubbliche e private accreditate dovrà rivedere con scadenza semestrale i criteri di eleggibilità per tale terapia Questa valutazione avrà anche lo scopo di verificare l’effettivo impiego del microinfusore da parte dell’assistito.

Nel caso di mancato utilizzo l’assistito dovrà restituire l’apparecchio microinfusore al servizio di diabetologia.

La presente nota sostituisce integralmente la precedente n. 5665 del 13 aprile 2005.

In ogni caso i piani terapeutici già redatti potranno, qualora necessario, essere modificati alla luce delle presenti disposizioni.

 Il Dirigente del Settore Dr.essa E. Montilla

La legge 115/87…

LEGGE 16 MARZO 1987 N°115 – G.U. n° 71 del 26/3/87

Art.1

1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell’ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale.

1.Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

  1. a) alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica
    b) al miglioramento delle modalità di cura dei cittadini diabetici;
    c) alla prevenzione delle complicanze;
    d) ad agevolare l’inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative;
    e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
    f) a migliorare l’educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
    g) a favorire l’educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
    h) a provvedere alla preparazione ed all’aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.

Art.2

  1. 1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce della malattia diabetica e delle sue complicanze, i piani sanitari e gli altri strumenti regionali di cui all’articolo 1 indicano alle unità sanitarie locali, tenuto conto di criteri e metodologie stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito 1’Istituto superiore di sanità, gli interventi operativi più idonei per:
  2. a) individuare le fasce di popolazione a rischio diabetico;
    b) programmare gli interventi sanitari su tali fasce.
  3. Per la realizzazione di tali interventi le unità sanitarie si avvalgono dei servizi di diabetologia in coordinamento con i servizi sanitari distrettuali e con i servizi di medicina scolastica.

3 II Ministro della sanità, sentito l’Istituto superiore di sanità, presenta annualmente al Parlamento una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di diabete mellito e di diabete insipido, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione.

Art.3

Al fine di migliorare le modalità di diagnosi e cura le regioni, tramite le unità sanitarie locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidi diagnostici e terapeutici, di cui al decreto del Ministro della sanità dell’ 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n° 46, anche altri eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia.

Art.4

  1. 1. Ogni cittadino affetto da diabete mellito deve essere fornito di tessera personale che attesta l’esistenza della malattia diabetica. II modello di tale tessera deve corrispondere alle indicazioni che saranno stabilite dal Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (nota l/a).
  2. I cittadini muniti della tessera personale di cui al comma 1 hanno diritto, su prescrizione medica, alla fornitura gratuita dei presidi diagnostici e terapeutici di cui all’articolo 3.

Art.5

  1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell’ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per:
  2. a) I’istituzione di servizi specialistici diabetologici, secondo parametri che tengano conto della necessita’ della popolazione, delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche delle zone di utenza e dell’incidenza della malattia diabetica nell’ambito regionale;
  3. b) I’istituzione di servizi di diabetologia pediatrica in numero pari ad uno per ogni regione, salvo condizioni di maggiore necessita’ per le regioni a più alta popolazione. La direzione di tali servizi e’ affidata a pediatri diabetologici;
  4. c) I’istituzione di servizi di diabetologia a livello ospedaliero nell’ambito di un sistema dipartimentale interdisciplinare e polispecialistico.

Criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente a strutture e parametri organizzativi dei servizi diabetologici, metodi di indagine clinica, criteri di diagnosi e terapia, anche in armonia con i suggerimenti delI’Organizzazione mondiale della sanità, sono stabiliti ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

  1. I servizi di diabetologia svolgono in particolare i seguenti compiti:
  2. a) prevenzione primaria e secondaria del diabete mellito;
    b) prevenzione delle sue complicanze;
    c) terapia in situazioni di particolare necessita’ clinica;
    d) consulenza diabetologica con il medico di base e le altre strutture ove siano assistiti cittadini diabetici;
    e) consulenza con divisioni e servizi ospedalieri in occasione dei ricoveri di cittadini diabetici;
    f) addestramento, istruzione, educazione del cittadino diabetico;
    g) collaborazione con le unita’ sanitarie locali per tutti i problemi di politica sanitaria riguardanti il diabete.

Art.6

  1. Con riferimento agli indirizzi del Piano sanitario nazionale, nell’ambito della loro programmazione sanitaria, le regioni predispongono interventi per la opportuna preparazione del personale operante nelle unita’ sanitarie locali sul tema del diabete mellito, anche mediante la istituzione di corsi periodici di formazione ed aggiornamento professionale, utilizzando a tal fine i servizi diabetologici di cui all’articolo 5.

Art.7

  1. Nell’ambito della loro programmazione sanitaria le regioni promuovono iniziative di educazione sanitaria, rivolte ai soggetti diabetici e finalizzate al raggiungimento della autogestione della malattia attraverso la loro collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali.
  2. Le regioni promuovono altresì iniziative di educazione sanitaria sul tema della malattia diabetica rivolte alla globalità della popolazione, utilizzando tra l’altro le strutture scolastiche, sportive e socio-sanitarie territoriali.

Art.8

  1. 1. La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attività sportive a carattere non agonistico e per l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali.
  2. II certificato di idoneità fisica per lo svolgimento di ATTIVITA’ sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all’articolo 5, attestante lo stato di malattie diabetica compensata nonché la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico.
  3. II Ministro della sanità, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, indica, con proprio decreto, altre forme morbose alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

Art.9

  1. Per il raggiungimento degli scopi di cui all’articolo 1, le unita’ sanitarie locali si avvalgono della collaborazione e dell’aiuto delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .

Art.10

  1. 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge valutato in lire 6.400 milioni per l’anno 1987 ed in lire 8.800 milioni per ciascuno degli anni 1988 e1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1987, utilizzando lo specifico accantonamento di cui alla voce “disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”.
  2. II Ministro del tesoro e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello stato.

Data a Roma addi 16 Marzo 1987   Cossiga.